Maturazione dell’istituto

L’istituto matura mensilmente nell’arco dei dodici mesi anteriori all’erogazione, vale a dire dall’1 gennaio fino al 31 dicembre.

Oltre che nei normali periodi di lavoro e di retribuzione, la gratifica natalizia matura anche nei seguenti periodi di assenza:

  • assenza obbligatoria per maternità, compreso l’eventuale periodo di astensione anticipata (art. 22 D. lgs. n. 151/01);
  • riposi giornalieri per allattamento;
  • congedo matrimoniale (RDL n. 1334/37);
  • malattia nei limiti del periodo contrattuale di conservazione del posto;
  • tbc nei limiti del periodo contrattuale di conservazione del posto previsto per la malattia in genere;
  • infortunio e malattia professionale nei limiti del periodo di conservazione del posto;
  • cassa integrazione guadagni ad orario ridotto;
  • altre assenze comunque retribuite come ferie, festività, ex festività, riduzioni contrattuali dell’orario di lavoro e permessi retribuiti.

La gratifica natalizia non matura nei seguenti periodi di assenza non retribuita dal datore di lavoro:

  • periodo successivo a quello fissato dal contratto per la conservazione del posto per malattia, malattia professionale e infortunio;
  • periodi di congedo parentale o assenza facoltativa successivi al puerperio o all’ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria (art. 32 D. lgs. n. 151/01);
  • assenze per malattia del bambino di età inferiore a 8 anni (art. 47 D. lgs. n. 151/01);
  • permessi di cui alla Legge n. 104/92 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
  • congedo per eventi particolari (art. 4 Legge n. 53/00);
  • congedo per adozioni internazionali (art. 27 D. lgs. n. 151/01);
  • cassa integrazione guadagni a zero ore;
  • aspettativa e permessi non retribuiti;
  • sciopero;
  • assenze ingiustificate;
  • sospensioni dal lavoro dovute a motivi disciplinari;
  • servizio militare di leva, servizio civile sostitutivo e richiamo alle armi.

Il lavoratore ha diritto all’intero importo della tredicesima mensilità solo se ha prestato la sua opera per tutto l’anno o è stato considerato in servizio tutto l’anno di riferimento.

Spetta, invece, un importo inferiore, ridotto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato se il rapporto è iniziato o cessato nel corso dell’anno o se l’interessato ha posto in essere delle assenze per le quali l’istituto in esame non matura.

Se la prestazione lavorativa è inferiore al mese, i contratti collettivi stabiliscono quando il mese debba essere considerato utile ai fini della maturazione dell’istituto. In genere si considerano come mese intero le frazioni di mese lavorate superiori a 15 giorni o a due settimane. Per altri contratti il rateo matura anche se la prestazione è pari a 15 giorni e per altri ancora, ma sono la minoranza, qualsiasi frazione di mese lavorata è utile per la maturazione della tredicesima.

Se il rapporto di lavoro è part time e la prestazione giornaliera, settimanale, mensile o annuale, quindi, è inferiore a quella contrattuale, la gratifica natalizia matura in proporzione diretta all’orario realmente effettuato (es. pari al 50% per part time di 20 ore in una settimana, al 75% per part time di 30 ore settimanali).

In caso di trasformazione di un rapporto full time in un rapporto part time e viceversa in corso d’anno la tredicesima deve essere calcolata in modo distinto, considerando i ratei interi per i periodi di lavoro svolti a tempo pieno e i ratei riproporzionati per i mesi svolti a orario ridotto.

Calcolo, contribuzione sociale e ritenuta fiscale

Il calcolo della tredicesima è effettuato nel mese di dicembre in base alla retribuzione in atto in quel mese. Solo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, la retribuzione da prendere a riferimento è quella del mese di cessazione.

Dall’importo ottenuto il datore di lavoro deve detrarre:

  • la quota relativa ai periodi durante i quali l’istituto non matura [Ad esempio, se il lavoratore ha effettuato 5 ore di sciopero, l’importo da detrarre si ottiene moltiplicando l’ammontare della tredicesima per il rapporto fra le ore di sciopero non retribuite e l’ammontare annuo delle ore lavorative (2080 corrispondenti a 40 ore per 52 settimane annue)];
  • eventuali anticipazioni di ratei già corrisposti per conto dell’Inps a titolo di indennità di malattia, maternità e riposi giornalieri, o dell’INAIL a titolo di indennità di infortunio.

Tale operazione, però, non viene effettuata se il datore di lavoro ha corrisposto anche un’integrazione dell’indennità dovuta dall’Istituto previdenziale o assicuratore perché in sede di erogazione dell’indennità e dell’integrazione al 100% della retribuzione egli ha già imputato il rateo di mensilità aggiuntiva anticipato per conto dell’Istituto a retribuzione corrente.

La tredicesima mensilità è, poi, assoggettata alla normale contribuzione previdenziale applicando le aliquote contributive in vigore nel mese dell’erogazione. Solo in caso di erogazione della gratifica natalizia agli apprendisti non è dovuto il contributo settimanale a carico del datore di lavoro, mentre è dovuto il contributo a carico del dipendente del 5,54%.

L’istituto in esame, infine, è assoggettato anche alle normali ritenute fiscali, applicando le aliquote in vigore nel mese di erogazione, ma separatamente (il relativo importo non deve essere cumulato con la retribuzione del periodo di paga in cui la gratifica viene erogata), senza il riconoscimento delle deduzioni mensili d’imposta, che si applicano solo alla retribuzione corrente di ogni mese.

Gli assegni per il nucleo familiare non competono sulla tredicesima mensilità e sulle eventuali ulteriori mensilità aggiuntive.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, per il suo carattere non occasionale, la gratifica natalizia concorre a costituire la retribuzione utile per la determinazione del trattamento di fine rapporto (TFR).