Ordinanza n. 15635 del 22/07/2020 della Corte di Cassazione
No al trasferimento se la mansione non è stata soppressa
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15635 del 22 luglio 2020, ha ritenuto illegittimo il trasferimento di un dipendente reintegrato a seguito di licenziamento, in quanto la riorganizzazione aziendale non aveva comportato la soppressione della mansione da questi svolta prima del licenziamento.
I giudici hanno, infatti, respinto il ricorso del datore di lavoro in quanto l’assunzione di nuovi dipendenti per svolgere la mansione del lavoratore trasferito dimostra che non è avvenuta alcuna soppressione del ruolo.
Inoltre, secondo la Corte di Cassazione il datore non può giustificare la mancata attribuzione al ricorrente delle precedenti mansioni svolte, dal momento che tale conseguenza è derivata dalla scelta aziendale illecita di licenziarlo.
Corte di Cassazione – sezione Lavoro – ordinanza n. 15635 del 22 luglio 2020