L’INPS ha emanato la circolare n. 7 del 21 gennaio 2021, con la quale riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2021, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui al citato articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2021, e la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.
Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84%.
MASSIMALI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI QUOTA ORARIA “anno 2021”
NASpI
La NASPI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione avute negli ultimi 4 anni: Se la retribuzione mensile media dei periodi lavorati negli ultimi 4 anni è:
• Inferiore a € 1.227,55 l’indennità sarà pari al 75% della retribuzione mensile
• Superiore a € 1.227,55 l’indennità sarà pari al 75% del suddetto importo più il 25% della parte eccedente ma comunque l’importo massimo erogabile, per i primi 3 mesi è di € 1.335,40.
• La NASPI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal quarto mese di fruizione.