Legge 104: capire, conoscere, sapere…

I giorni di ferie non influiscono sulla maturazione dei giorni di permesso legge 104/92. Questo vale sia per il lavoratore che fruisce per se stesso dei permessi, che per il familiare che presta assistenza.

Sono soggetti a riduzione delle ferie e della 13^ mensilità solo i permessi fruiti dai genitori della persona con grave disabilità che siano cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per malattia del figlio. Conseguentemente, come espresso nel Parere del Consiglio di Stato n. 3389  del 9 novembre 2005, negli altri casi non verranno applicate decurtazioni o riduzioni di sorta.

L’INPS con nota n. 0119563 del 04/03/2009 così risponde alla richiesta di chiarimenti sulla riducibilità dei permessi retribuiti art.33 legge 104/1992 qualora, durante la stessa mensilità, il lavoratore usufruisse di ferie o periodi di malattia: “Le giornate di ferie e malattia non incidono sul diritto ai 3 giorni di permesso”.

Il Ministero del Lavoroè intervenuto più volte sulla lungamente controversa questione della decurtazione di ferie e tredicesima mensilità rispetto ai permessi di cui all’art. 33 della legge 104 stabilendo, anche a seguito di parere del Consiglio di Stato, che le ferie e la tredicesima mensilità non sono soggette a decurtazione.

In particolare si segnalano i seguenti pronunciamenti.
Eventuali decurtazioni di ferie e tredicesima mensilità, per effetto dell’incidenza negativa dei permessi retribuiti ex art. 33 Legge 104/1992, risultano inammissibili e potrebbero configurare, addirittura, specifiche discriminazioni (Parere – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione generale della tutela delle condizioni del lavoro Prot. 15/0001920 del 5 maggio 2004).

A seguito di richiesta promossa dall’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro, il Consiglio di Stato, con il parere 9 novembre 2005 ha ritenuto “non soggette a decurtazione le ferie e la tredicesima mensilità quando i riposi ed i permessi previsti dall’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 non siano cumulati con il congedo parentale”. (Lettera circolare – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 14 gennaio 2006, n. A/2006 prot.15/V/0002575).

Questo orientamento è stato confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 15435 del 7 luglio 2014. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un datore di lavoro avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato a corrispondere ad una dipendente la somma di circa 300 euro, a titolo di quota di tredicesima e quattordicesima mensilità relativa ai permessi lavorativi usufruiti ex art. 33 comma 3 della L. 104/92 in qualità di lavoratrice madre di minore con handicap grave. Ad avviso della Corte di Cassazione la non computabilità di detti permessi ai fini della tredicesima mensilità, opera solo nel caso in cui essi si cumulino con i congedi parentali, circostanza che nel caso in esame non si era verificata.

La Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con risposta ad interpello n. 24 del 1 agosto 2012, ribadisce che i giorni di permesso di cui alla legge 104 non devono essere riproporzionati se il lavoratore ha fruito nello stesso mese di giorni di ferie o di altri permessi quali ad esempio permesso sindacale, maternità, malattia, ecc., ribadendo il parere già espresso con l’Interpello 21/2011 chiarisce bene che i permessi Legge 104/92 e le Ferie non sono interscambiabili perché tutelano diritti differenti, “La ratio della normativa concernente le ferie risiede nella possibilità concessa al lavoratore di recuperare le energie psico–fisiche impiegate nello svolgimento dell’attività lavorativa e di realizzare esigenze anche ricreative personali e familiari.
Diversamente, le disposizioni di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 – recentemente modificate dall’art. 24 della L. n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro 20101) – introducono agevolazioni per i familiari che assistono persone con handicap e per gli stessi lavoratori con disabilità, riconoscendo il diritto ad un permesso mensile di tre giorni. Lo spirito della citata disposizione legislativa è, evidentemente, quello di garantire al disabile una assistenza morale e materiale adeguata.
Premesso quanto sopra, appare evidente che i permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 e le ferie costituiscono due istituti aventi natura e carattere totalmente diversi e non “interscambiabili”.

Per le ragioni sin qui esposte, si ritiene che la fruizione delle ferie non va ad incidere sul godimento dei permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 e che pertanto non appare possibile un proporzionamento degli stessi permessi in base ai giorni di ferie fruiti nel medesimo mese”.

Aziende private
L’INPS ha recepito quanto comunicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lettera circolare n. A/2006 prot.15/V/0002575 del 14.01.2006 con cui ha portato a conoscenza dell’INPS il parere espresso dal Consiglio di Stato in merito all’incidenza dei permessi di cui all’art. 33 della legge 104/92 su ferie e tredicesima mensilità. Con tale parere, detto Consesso ha ritenuto “non soggette a decurtazione le ferie e la tredicesima mensilità quando i riposi ed i permessi previsti dall’articolo 42 del decreto legislativo 2 marzo 2001, n. 151 non siano cumulati con il congedo parentale”. (Messaggio INPS – Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, 6 marzo 2006, n. 7014).Pubblico Impiego. Nel pubblico impiego, dopo anni di comportamenti difformi da parte delle diverse amministrazioni, molti contratti di lavoro hanno stabilito che ferie e tredicesima mensilità non possono essere decurtate. I pronunciamenti del Ministero del Lavoro e del Consiglio di Stato non dovrebbero più lasciare adito a dubbi. In ogni caso è sempre opportuno verificare quanto stabilito nel contratto collettivo di categoria. Inoltre, per quanto riguarda il pubblico impiego si evidenziano le seguenti ulteriori disposizioni normative. 

Tredicesima mensilità 

La fruizione dei permessi retribuiti, di cui all’art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104/92, non comporta alcuna riduzione sulla tredicesima mensilità (Nota Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 208 del 8 marzo 2005). Ferie
I permessi non riducono le ferie (Circolare INPDAP – Direzione Centrale Personale Ufficio IV – 10 luglio 2000, n. 34).

Normativa di riferimento

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 104:  “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.” (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.).
  • Circolare INPDAP 10 luglio 2000, n. 34: “Legge quadro n. 104 del 5/2/1992 per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate. La disciplina di cui agli artt. 1, 3, 4, 33 e le innovazioni introdotte dagli artt. 19 e 20 della Legge n. 53 del 8/3/2000”.
  • Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151: “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”.
  • Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 21/2011 – Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 e giorni di ferie usufruite nel medesimo mese.
  • Parere Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale della tutela delle condizioni del lavoro Prot. 15/0001920 del 5 maggio 2004: “Influenza dei permessi ex art. 33 della Legge n. 104/92 sulla 13° mensilità e sulle ferie spettanti”.
  • Parere del Consiglio di Stato 9 novembre 2005 n. 3389 – “Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali- Quesito in ordine ai permessi per i genitori di minore disabile in situazione di gravità accertata, di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sugli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.”.
  • Nota Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 8 marzo 2005, n. 208; “Permessi retribuiti di cui all’art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104/1992”.
  • Lettera circolare – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 14 gennaio 2006, n. A/2006 prot.15/V/0002575: “Parere n. 3389/2005 emesso dalla sezione seconda del Consiglio di Stato in merito agli effetti dei permessi di cui all’art. 33, legge n. 104/1992 sulle ferie e sulla tredicesima mensilità.”.
  • Messaggio INPS – Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, 6 marzo 2006, n. 7014: “Effetti dei permessi di cui all’art. 33 L. 104/92 sulle ferie e sulla tredicesima mensilità.”.